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A poche ore dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021, in vigore dal 22.09.2021, è possibile tracciare un quadro delle misure di prevenzione introdotte con riferimento ai rapporti di lavoro pubblici e privati a partire dal 15 ottobre e fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda il settore pubblico, i dipendenti delle amministrazioni dello Stato e le amministrazioni delle Regioni ad ordinamento autonomo, compreso il personale scolastico e le istituzioni educative, i magistrati, i componenti delle Commissioni tributarie e tutti gli altri dipendenti pubblici, saranno obbligati a possedere la certificazione verde – c.d. Green Pass – e ad esibirlo su richiesta, ad eccezione dei soggetti esonerati per ragioni di salute. Ai dipendenti pubblici, dunque, sarà impedito l’accesso agli uffici in questione qualora non posseggano il Green Pass.
L’obbligo di Green Pass è esteso, inoltre, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la pro- pria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni dello Stato, anche sulla base di contratti esterni.

La verifica del rispetto delle disposizioni del Decreto Legge c.d. Green Pass è rimesso ai datori di lavoro del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, che saranno tenuti a controllare il regolare possesso della certificazione verde. I datori di lavoro saranno liberi di stabilire autonomamente le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche anzidette, fermo restando il rispetto delle indicazioni fornite a livello nazionale, che prediligono la richiesta di esibizione, e dunque la verifica del possesso del Green Pass, al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.

Analoghe misure sono state previste per il settore privato così come ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato in luoghi privati, finanche sulla base di contratti esterni. Anche in questo caso, sarà il datore di lavoro a dover verificare il rispetto degli obblighi prescritti dal Decreto Legge n. 127 del 2021, con l’unica differenza che le modalità operative per l’organizzazione delle suddette verifiche dovranno essere stabilite entro e non oltre il 15 ottobre, nel rispetto, in ogni caso, delle indicazioni fornite a livello statale.
Inoltre, per le aziende con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Infine, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato, laddove i dipendenti comunichino di non possedere il Green Pass o ne risultino privi al momento di accesso nei rispettivi luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione – ma non oltre il 31 dicembre 2021. Benché non siano previste conseguenze disciplinari per tali ingiustificate assenze, e sebbene i dipendenti conservino il diritto a mantenere la propria posizione lavorativa, ai soggetti sprovvisti del Green Pass non sarà corrisposta né la retribuzione contrattualmente dovuta, né ogni altro compenso contrattualmente previsto.

In caso di violazione delle misure introdotte dal Decreto Legge n. 127 del 2021, verrà applicata anche una sanzione amministrativa, di importo compreso tra gli € 600,00 e gli € 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Per ulteriori informazioni: https://www.iurishub.it