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Esclusa dalle Sezioni Unite la nullità dell’intero contratto di fideiussione

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021 è intervenuta a dirimere il contrasto giurisprudenziale creatosi con riferimento alla sorte dei contratti di fideiussione omnibus stipulati sulla base dello schema predisposto dall’Associazione Bancaria Italiana (c.d. ABI) nel 2003, a garanzia delle operazioni bancarie.

Come noto, lo schema contrattuale ABI è stato ritenuto parzialmente nullo dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, con particolare riferimento:

  1. alla clausola di reviviscenza (art. 2 del Modello ABI 2003);
  2. alla clausola di rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. (art. 6) e;
  3. alla clausola di sopravvivenza (art. 8),

le quali si ponevano in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali disposto dalla Legge n. 287/1990.

A seguito di tale provvedimento, dunque, si è venuto a creare un contrasto in giurisprudenza, avente ad oggetto l’effetto di tale invalidità sui contratti in essere, stipulati sulla base di detto Modello; in particolare ci si domandava se l’invalidità delle predette clausole travolgesse l’intero contratto di fideiussione o, al contrario, se fosse limitata alle sole clausole abusive, con contestuale salvezza della restante parte del contratto.

Orbene, secondo un primo orientamento, le fideiussioni contenenti le clausole sanzionate dalla Banca d’Italia dovevano ritenersi affette da nullità totale ai sensi dell’art. 1418 c.c., stante la violazione della norma imperativa di cui alla L. n. 287/1990.

Un secondo orientamento, di contro, aveva sostenuto che tale nullità non travolgesse l’intera fideiussione, bensì soltanto le singole clausole abusive, non venendo meno la liceità della funzione economico-sociale perseguita dalle parti.

A dirimere il predetto contrasto sono intervenute le Sezioni Unite le quali hanno definitivamente chiarito che, in presenza delle su indicate clausole abusive contenute in un contratto di fideiussione, la nullità non colpisce l’intero contratto, ma soltanto le clausole che costituiscono pedissequa applicazione degli articoli dello schema ABI, dichiarati nulli dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 (nn. 2, 6 e 8).

Ed invero, ad avviso della Suprema Corte, anche in ragione degli interessi coinvolti, la regola della nullità parziale ex art. 1419 c.c. consentirebbe sia di mantenere in vita la garanzia fideiussoria, seppure epurata delle clausole contrattuali illecite, sia conservare il contratto, in coerenza con i principi generali dell’ordinamento.

Avv. Sergio Patrone

Dott.ssa Francesca Cozzi