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Con la Delibera Agcom n. 348/18/CONS del 18 luglio 2018, a partire da gennaio 2019, tutti gli utenti internet potranno utilizzare un modem di propria scelta senza essere più vincolati a quello fornito dal proprio operatore (ISP).

L’Agcom ha adottato la delibera in commento in qualità di Autorità nazionale di regolamentazione deputata dal Regolamento UE 2015/2120 (in vigore dal 30.04.2016) a disciplinare l’attuazione uniforme della normativa europea in materia di “net neutrality” (c.d. principio di neutralità della rete), al fine di garantire la “salvaguardia del carattere aperto della rete Internet”, nonché la “trasparenza per assicurare l’accesso ad un Internet aperta”.

Neutralità della rete vuol dire fare in modo che qualsiasi forma di comunicazione elettronica veicolata da un operatore venga trattata in modo non discriminatorio, indipendentemente dal contenuto, dall’applicazione, dal servizio, dal terminale, nonché dal mittente e dal destinatario.

L’intervento dell’Agcom si pone, inoltre, in linea con le indicazioni fornite dal dal Berec (Body of European Regolators for Electronic Communications) il 30 agosto 2016 in tema di neutralità della rete (Guidelines to National Regulatory Authorities on the implementation of the new net neutrality), con l’obiettivo di creare un nucleo di norme comuni che consenta alle autorità nazionali di regolazione di applicare le nuove norme previste dal Regolamento (UE) 2015/2120, prestando particolare attenzione al rispetto delle norme per la salvaguardia del trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i diritti dei relativi utenti finali.

Con tale regolamentazione, dunque, per quanto interessa in questa sede, si è inteso, da un lato, garantire a tutti gli utenti di internet il diritto di scegliere l’apparecchiatura terminale attraverso la quale connettersi alla rete e, dall’altro lato, impedire ai fornitori dei servizi (ISP) di imporre limitazioni ovvero trattamenti differenziati a seconda della tipologia di utenti.

Nella definizione di apparecchiature terminali (art. 1, lett. a), n. 1), del D.Lgs. n. 198/2010, che recepisce la direttiva 2008/63/CE) rientrano i router dotati di modem utilizzati quali apparecchiature intermedie verso i device (dispositivi come ad es. computer, tablet, telefoni, etc.), ovvero utilizzati dagli utenti per realizzare una rete privata che si interconnette con la rete pubblica.

Alla luce di quanto sopra, gli utenti potranno liberamente scegliere i terminali per il servizio di accesso ad Internet e nessuna limitazione potrà essere imposta contrattualmente dagli ISP, i quali non potranno in alcun modo imporre la fornitura di apparecchiature di loro proprietà.

Conseguentemente, per le nuove offerte, gli operatori dovranno formulare agli utenti offerte commerciali che non includano la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet in abbinamento con un’apparecchiatura terminale e, comunque, proporre, soltanto in via opzionale, l’utilizzo dell’apparecchiatura terminale dagli stessi fornita.

Quanto ai contratti in essere, invece, se il modem è a pagamento, gli operatori dovranno proporre all’utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell’apparecchiatura terminale a titolo gratuito o, in alternativa, consentire agli utenti di restituire l’apparecchiatura e smettere di pagarla.

Ad oggi, i principali ISP non permettono ancora agli utenti di esercitare il diritto di scegliere liberamente gli apparati terminali di collegamento ad internet ma risultano avere adeguato le proprie offerte commerciali. I maggiori operatori, infatti, propongono oggi abbonamenti alla rete internet con modem router in comodato d’uso gratuito e non più a pagamento.