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Con il “Decreto Ristori” (D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) il Governo è nuovamente intervenuto adottando misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno alle imprese e lavoratori, giustizia e sicurezza, persistendo l’emergenza da COVID-19.

Proroga della cassa integrazione
Il decreto prevede la possibilità di usufruire di altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario, tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021. Possono accedere alla cassa integrazione le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione ovvero quelle che sono soggette a limitazione dell’attività o a chiusura.
Anche questo ulteriore periodo, per i datori di lavoro che non abbiano avuto cali di fatturato superiori al 20% e non rientrano nei codici attività soggetti alla chiusura stabiliti dal DPCM, sarà a titolo oneroso applicandosi un’aliquota contributiva addizionale differenziata a seconda del calo di fatturato (9% e 18%)

La cassa integrazione, invece, è gratuita per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%, ovvero per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni.

Esonero dai contributi previdenziali
E’ previsto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa della pandemia, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021. L’esonero è determinato come segue:
i) 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
ii) 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.

Il Decreto introduce anche la possibilità di sospendere il versamento dei contributi Inps di competenza novembre (scadenza 16 dicembre) per tutti i settori coinvolti dalle chiusure/limitazioni del DPCM.

Contributi a fondo perduto per le imprese

Per le imprese operanti nei settori colpiti dalle ultime restrizioni sono stati previsti contributi a fondo perduto.

Tra i beneficiari di tali contributi vi sono anche le imprese con fatturato superiore a 5 mln di euro (con un ristoro pari al 10% della perdita di fatturato).

L’importo del contributo sarà variabile (dal 100% al 400%), in funzione del settore di attività in cui opera l’impresa. 

Credito d’imposta sugli affitti
Il credito d’imposta sugli affitti (già previsto in precedenza) viene esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre. Di tale credito potranno usufruire anche le imprese con ricavi superiori ai 5 mln di euro ove il calo del fatturato sia pari al 50%. Il credito potrà essere ceduto al proprietario dell’immobile locato.

Seconda rata IMU
La seconda rata dell’IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività interessate dalle restrizioni è cancellata.

Lavoratori dello spettacolo, del turismo, dello sport e di altri settori
Riconosciuta un’indennità pari ad € 1.000 a:

–  lavoratori stagionali nel turismo che abbiano cessato l’attività prima del 24.10.2020 che abbiano maturato almeno 30 giornate di prestazione lavorativa tra il 1 gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020.

– lavoratori dipendenti stagionali non del turismo con almeno 30 giornate di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020.

– Lavoratori intermittenti con almeno 30 giornate tra il 1 gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020.

– lavoratori privi di partita iva che abbiano fatto una prestazione occasionale (ritenuta del 20%) iscritti alla gestione separata prima del 17 marzo 2020 con almeno un contributo.

– Lavoratori a tempo determinato non stagionale nel settore turismo che tra il 1 gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020 abbiano avuto contratti per almeno 30 giornate e che abbiano 30 giornate di lavoro anche nel 2018 in attività turistiche e che al 24 ottobre non abbiano rapporti di lavoro in corso.

– Lavoratori nello spettacolo con almeno 30 giorni di contribuzione tra il 1 gennaio 2019 e il 24 ottobre 2020 con reddito inferiore ai 50mila euro.

È riconosciuta altresì un’indennità di 800 euro per i collaboratori sportivi che non abbiano altri redditi.

Per approfondimenti e informazioni https://www.iurishub.it