Skip to main content

Con il provvedimento in commento (Sentenza n. 10290 pubblicata in data 25.10.2021) il TAR del Lazio ha fornito alcuni chiarimenti in materia di obbligo di demolizione nel caso in cui il proprietario non abbia materialmente eseguito l’opera abusiva.

Dal punto di vista normativo la disciplina di riferimento è l’art. 31, d.P.R. 380/2001 e della L.R. 15/2008, laddove è prescritto che l’ingiunzione a demolire è rivolta oltre che al responsabile dell’abuso, anche al proprietario, ove non coincidente con il primo.

A tale riguardo occorre evidenziare che per consolidata giurisprudenza,  le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno natura reale, attenendo cioè alla cosa e non hanno carattere personale.

L’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo sanziona una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere rivolta a chiunque si trovi ad essere proprietario dell’immobile al momento dell’emanazione del provvedimento, pur se estraneo all’illecito.

Ne consegue che, ferma la possibilità da parte di quest’ultimo di dimostrare l’estraneità rispetto all’abuso, le misure repressive per l’attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate anche nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l’abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei danti causa.

Medesime considerazioni sono state espresse con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui alternatività rispetto all’ordine di demolizione comporta che esse ne condividano il carattere reale e ripristinatorio dell’ordine giuridico violato, sicché le stesse possono essere rivolte anche nei confronti dell’attuale proprietario pure se incolpevole e in buona fede.

In sostanza il proprietario incolpevole di abuso edilizio commesso da altri, che voglia sfuggire all’effetto sanzionatorio di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, come effetto della inottemperanza all’ordine di demolizione, deve provare l’adozione di iniziative idonee a costringere il responsabile dell’attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall’autorità amministrativa, con “azioni idonee” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II quater, 03/02/2021, n. 1431).