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Con l’Ordinanza in commento (la n. 7862 del 19 marzo 2021) la Suprema Corte ha ribadito quanto già  precedentemente affermato in merito all’obbligo per la Banca di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter disporre delle giacenze di conto corrente.

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il deposito bancario sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere, sino alla estinzione del rapporto, operazioni, attive e passive, anche disgiuntamente, si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicché il contitolare ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio, e l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare (cfr. ex multis Cass. n. 15231/2002 e Cass. n. 12385/2014).

Per gli Ermellini, pertanto, è obbligo della banca (scaturente dalla disciplina del contratto bancario), quello di permettere al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.