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Il Patto di famiglia

È un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e/o  partecipazioni societarie ad uno o più discendenti

L’introduzione di questo nuovo contratto tipico (da stipularsi, a pena di nullità, nelle forme dell’atto pubblico) si pone il dichiarato obiettivo di agevolare il passaggio generazionale – all’interno dello stesso nucleo familiare – di aziende e/o partecipazioni societarie.

Il ricorso allo strumento del Patto di Famiglia consente cioè di anticipare gli effetti della successione, mediante l’immediata attribuzione di tali cespiti al discendente che lo stesso imprenditore individua come maggiormente idoneo a garantire la continuità generazionale dell’impresa di famiglia.

Deroga ai patti successori

Gli scopi innanzi descritti (passaggio generazionale dell’impresa) si pongono come espressa deroga concessa dall’ordinamento al generale divieto di patti successori. A norma dell’ 458 cod. civ. è infatti nullo ogni accordo e/o convenzione con cui taluno dispone (in via anticipata) della propria successione.

Rilevanza fiscale

Pur a fronte di posizioni interpretative ancora diversificate in dottrina, la disciplina fiscale del Patto di Famiglia riflette essenzialmente l’impostazione essenzialmente liberale/donativa dell’istituto. Ciò sia per quanto concerne l’atto di trasferimento aziendale dal disponente al discendente, sia per quanto attiene alle quote di liquidazione che quest’ultimo è tenuto a versare ai legittimari non assegnatari.

Salvo espressa rinunzia, infatti, gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie sono ex lege e salvo rinuncia, obbligati a liquidare gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore della quota ereditaria loro spettante.

Dal punto di vista fiscale il problema afferisce all’applicazione, relativamente a tale ultima attribuzione delle aliquote e delle franchigie afferenti gli atti di donazione e segnatamente:

·       a favore del coniuge e dei parenti in linea retta: oltre 1 milione di Euro,  aliquota del 4%;

·       a favore dei fratelli e delle sorelle: oltre 100.000 Euro,  aliquota del  6%

Per la Cassazione (Ordinanza del 19.12.2018 n. 32823), il Patto di Famiglia di cui agli articoli 768 bis segg. cod. civ. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne:

1) sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui all’art. 3, co. 4 ter, D.lgs. 346/90),

2) sia la corresponsione delle somme compensative da parte dall’assegnatario dell’azienda e/o della partecipazione societaria in favore dei legittimari non assegnatari.

In particolare, per la Suprema Corte, quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non già al rapporto tra disponente ed assegnatario, bensì a quello intercorrente tra assegnatario e legittimario.