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In Italia, ogni anno, ci sono più di 170 mila incidenti stradali che cagionano, purtroppo, oltre 3.000 vittime e 240.000 feriti. E’ bene pertanto che ognuno conosca i propri diritti, doveri e le procedure per ottenere il risarcimento qualora si rimanga coinvolti in un incidente stradale.

Cosa fare se si rimane coinvolti in un sinistro? Quali sono le prime azioni da compiere, sia a tutela dell’integrità fisica (propria e/o altrui) che per essere in seguito risarcito? 

COME COMPORTARSI SUBITO DOPO IL SINISTRO

Innanzitutto, bisogna accertarsi non avere riportato ferite o quantomeno lesioni tali da necessitare un intervento immediato. Allo stesso modo, bisognerà accertarsi dello stato fisico delle altre persone coinvolte e, solo successivamente si verificheranno i datti patiti dagli autoveicoli.

  • Incidente stradale con feriti

Se nell’incidente ci sono dei feriti, sarà necessario delimitare il luogo dell’incidente e proteggerlo dal sopraggiungere di altri mezzi di trasporto che possano aggravare le lesioni patite dai soggetti coinvolti. Ciò soprattutto il sinistro si verifica in autostrada, se i veicoli sono nel bel mezzo della strada, se il luogo dell’incidente è difficilmente individuabile.

In questi casi, dopo aver indossato la giacca catarifrangente, colloca il segnale d’emergenza in un luogo ben visibile e chiama immediatamente il soccorso medico e le Forze dell’Ordine. Se non hai conoscenze mediche o di primo soccorso, evitare di spostare o curare i feriti e presta assistenza nei limiti del possibile e di quelle che sono le tue conoscenze.

  • Incidente senza feriti: compilazione del CID

Se nell’incidente non ci sono feriti, è auspicabile procedere con la compilazione del modulo blu di constatazione amichevole (così detto “CID”), che ti è stato consegnato dall’Assicurazione al momento della stipula della polizza. In caso di accordo con la controparte sulla dinamica ed individuazione della responsabilità, non vi sarà alcun problema a compilarlo in ogni sua parte, sempre facendo ben attenzione a quanto si trascrive.

La sottoscrizione congiunta del CID, come più avanti indicato, determinerà una decisa velocizzazione nelle tempistiche della gestione della pratica risarcitoria e della relativa liquidazione.

  • Incidente senza feriti: coinvolgimento delle Forze dell’Ordine

Se nessuno dei coinvolti ha a disposizione un modulo di contestazione amichevole, abbi comunque cura di trascrivere il modello e numero di targa del veicolo di controparte. Inoltre, annota le generalità di proprietario (a tal proposito, verifica l’intestazione sul libretto di circolazione) e conducente (mediante un documento di identità) del veicolo di controparte. Infine, verifica la sussistenza di una copertura assicurativa. Se possibile, documenta tutto attraverso fotografie.  

Se non potrai compilare il CID per disaccordo con la controparte, è necessario coinvolgere le Forze dell’Ordine. Gli Agenti intervenuti verbalizzeranno le dichiarazioni delle parti, effettueranno i dovuti rilievi e redigeranno il relativo Verbale di Sinistro Stradale.

Abbi in ogni caso cura – in attesa dell’arrivo delle Autorità – di mettere in sicurezza lo stato dei luoghi per non ostacolare il traffico, scattando le fotografie necessarie ad immortalare la posizione dei veicoli, il punto d’urto, l’ubicazione dei danni etc. Verifica sempre la presenza di eventuali testimoni oculari e, qualora non potessero attendere l’arrivo della Polizia per rendere immediatamente una dichiarazione, fatti consegnare i loro recapiti per poterli ricontattare.

COME COMPORTARSI CON L’ASSICURAZIONE

Successivamente, provvederai ad inoltrare la richiesta (in forma scritta) di risarcimento del danno, autonomamente o per il tramite del tuo procuratore di fiducia. Dove? A quale Compagnia Assicurativa? Entro quanto?

E’ fondamentale sapere che il termine di prescrizione per esercitare l’azione di risarcimento del danno da circolazione di veicoli è di 2 anni, mentre se vi sono lesioni il termine è quinquennale.

  • Procedura di risarcimento diretto

Se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati ed assicurati in Italia, ovvero siano occorse lesioni fisiche “lievi” (per tali considerate quelle che arrivano fino a 9 punti di invalidità), si può chiedere ed ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti alla propria Assicurazione.

E’ la procedura maggiormente applicata, detta di risarcimento “diretto” proprio perché il danneggiato si rivolge direttamente alla propria compagnia assicurativa la quale, accertata la responsabilità, corrisponderà la liquidazione per poi rivalersi sulla controparte. Si tratta di una procedura non obbligatoria ed alternativa a quella ordinaria.

  • Procedura di risarcimento del passeggero

Il passeggero di un veicolo rimasto coinvolto in un sinistro potrà sempre richiedere il risarcimento del danno all’assicurazione del veicolo sul quale era trasportato. Questo, sia se quest’ultimo abbia causato per propria esclusiva colpa l’incidente stradale, sia se invece non abbia alcuna responsabilità.

  • Procedura ordinaria

Se invece nell’incidente siano coinvolti più di 2 veicoli o a causa del quale siano derivate lesioni a terzi oppure al conducente il veicolo superiori a 9 punti di invalidità, ovvero ancora se siano coinvolti veicoli immatricolati all’estero, sarà d’obbligo far riferimento alla procedura di risarcimento ordinaria. La relativa richiesta di risarcimento dovrà quindi essere presentata alla Compagnia Assicurativa del veicolo responsabile dell’incidente.

  • Incidenti provocati in Italia da un veicolo con targa estera

Se l’incidente si verifica in Italia ma sia provocato da un veicolo con targa estera, immatricolato in uno dei Paesi membri facenti parte del sistema “Carta Verde” (indicati nel sito “http://www.ucimi.it”), ci si dovrà rivolgere all’Ufficio Centrale Italiano. L’UCI, dopo le verifiche e gli adempimenti di rito, nominerà una Compagnia Assicurativa Italiana – corrispondente di quella estera – che sarà competente nella gestione del risarcimento del danno.

  • Incidenti provocati da veicolo non assicurato o datosi alla fuga

In questi casi (ed in ulteriori ipotesi residuali), è competente a risarcire il danno il Fondo Garanzie Vittime della Strada. Si tratta di un fondo amministrato dalla CONSAP s.p.a. (sotto il controllo del Ministero dello Sviluppo Economico), istituito per offrire una garanzia ulteriore rispetto a quella prevista dal sistema di assicurazione obbligatoria in tutti quei casi in cui non sia possibile ricorrervi. La liquidazione dei danni è effettuata a cura della Compagnia Assicurativa designata dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio (per consultare il provvedimento “https://www.consap.it/servizi-assicurativi/fondo-di-garanzia-per-le-vittime-della-strada”).

I TERMINI DEL RISARCIMENTO

Qualunque sia la procedura applicata, l’Assicurazione deve formulare l’offerta reale di risarcimento del danno entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni materiali (alle cose o al veicolo) ed entro 90 giorni per i danni fisici (danni alla persona). Detti termini possono essere ridotti a 30 giorni solamente a condizione che i conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivano congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente.