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Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3636 del 9 settembre 2021 si è pronunciato in merito agli effetti che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. “DURC”) negativo spiega nei confronti dei datori di lavoro che abbiano fruito dei benefici a loro concessi dalla Legge n. 296 del 2006.

In particolare, nella sentenza in commento viene argomentata e definita la sorte dei benefici già goduti dai datori di lavoro per periodi antecedenti a quello in cui il DURC ha mostrato risultanze negative.

Il Tribunale, a fronte dell’azione avviata dall’INPS, ha considerato illegittimo il recupero degli sgravi di cui il datore di lavoro aveva fruito prima dell’accertamento dell’irregolarità, sull’assunto che:

  1. l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 attribuisce rilevanza essenziale al possesso del DURC, ad una certa data, coincidente con la data della richiesta dei benefici per un determinato periodo;
  2. l’art. 4 del D.M. del 30.01.2015 consente al contribuente di sanare la rilevata irregolarità contributiva e, dunque, soltanto la mancata sanatoria ha come effetto la comunicazione ai soggetti interessati dell’irregolarità contributiva.

Pertanto, solo all’esito del procedimento descritto, nell’ambito del quale il contribuente avrebbe potuto sanare la propria irregolarità, l’INPS ha la possibilità di disconoscere, per il futuro, i benefici contributivi, non potendo invece disconoscere benefici già goduti in passato in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego del rilascio del DURC, ovvero all’attivazione di un procedimento di sanatoria.

In aggiunta a quanto sopra, si consideri che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ulteriormente chiarito che l’assenza del DURC determina il mancato godimento di tali benefici, ma limitatamente al relativo periodo in cui l’accertamento negativo è compiuto.

Da ciò consegue che una simile risultanza non legittima, in alcun modo, l’efficacia retroattiva del DURC negativo per i periodi in cui la situazione contributiva risultava regolare.

E’ stato così ritenuto illegittimo l’avviso di addebito emesso dall’INPS, con il quale veniva intimata la restituzione delle agevolazioni contributive di cui egli aveva goduto nel periodo antecedente all’emissione di DURC negativo.

Avv. Sergio Patrone

Dott.ssa Francesca Cozzi