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Con la recentissima ordinanza del 19 novembre 2021, n. 35581, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, è intervenuta per far luce sugli elementi di cui il giudice di merito deve tener conto nella valutazione della legittimità del licenziamento.

In particolare, il Supremo Collegio, nel ritenere che la congruità del licenziamento vada valutata non in astratto, ma sulla scorta di elementi concreti, ha identificato alcuni “indici” sulla base dei quali effettuare detta valutazione, ossia:

  • la gravità del fatto addebitato;
  • l’utilità della prosecuzione del rapporto di lavoro;
  • la configurazione delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva;
  • l’intensità dell’elemento intenzionale;
  • il grado di affidamento reso necessario dalle mansioni assegnate;
  • le precedenti modalità di attuazione del rapporto;
  • la durata del rapporto;
  • l’assenza di pregresse sanzioni;
  • la natura e la tipologia del rapporto stesso.

I predetti indici, dunque, devono fungere da parametro di valutazione per il datore di lavoro ai fini dell’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei dipendenti.

 

Avv. Sergio Patrone

Dott.ssa Francesca Cozzi