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Per il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sentenza n. 510 del 7.6.2019) il nostro ordinamento, ispirato a principi democratici di trasparenza e responsabilità, non ammette la possibilità di “denunce segrete” e pertanto colui il quale subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa e di pre-iniziativa quali, appunto, le denunce, le segnalazioni o gli esposti afferenti (presunti) illeciti/abusi edilizi.

Ciò posto, il citato TAR ha ordinato al Comune di esibire al ricorrente, mediante estrazione di copia, l’esposto che aveva dato origine al sopralluogo presso il proprio immobile nonché della documentazione ad esso allegata.