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Con la Sentenza in commento (la n. 3986 pubblicata in data 16.2.2021) la Cassazione fornisce un’attenta disamina, sia civile che fiscale, in materia di trasferimento immobiliare a mezzo trust.

CAPISALDI

Per la Convenzione de L’Aja, il Trust è il rapporto giuridico in cui il costituente  pone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. I beni in trust “costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee“. Tali beni sono nominativamente intestati ad un  trustee o ad altra persona per conto del trustee.

Il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni “in conformità alle disposizioni del trust” e secondo le norme impostegli dalla legge.

Non è necessariamente incompatibile con l’esistenza di un trust il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà, o che il trustee stesso abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario.

FINALITA’ ED EFFICACIA

Il trust può rispondere a finalità eterogenee: garanzia,  liquidazione e pagamento,  realizzazione di un’opera pubblica,   solidarietà sociale,  realizzazione di interessi meritevoli di tutela a favore di persone disabili, pubbliche amministrazioni o altri soggetti (art. 2645 ter cod.civ.);

Può inoltre  essere costituito per atto tra vivi oppure per testamento, con efficacia dopo la morte del disponente. Così l’individuazione del beneficiario può avvenire al momento dell’istituzione ovvero  in un momento successivo,  da parte del disponente oppure  dello stesso trustee. E, poi,  possibile prevedere la  revoca ovvero che il trustee ed il beneficiario vengano individuati in soggetti terzi oppure nello stesso disponente (c.d. trust autodichiarato).

ELEMENTI COMUNI

L’elemento comune è l’effetto segregativo che si verifica perché i beni conferiti in trust non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo indicato dal settlor e col fine specifico di restare separati dai suoi averi (pena la mancanza di causa del trasferimento): effetto che si determina attraverso l’intestazione formale dei beni al trustee e l’attribuzione al medesimo di poteri gestori finalizzati alla realizzazione dello scopo, mentre al beneficiario (se individuato) è attribuito solo un diritto di credito.

REGIME FISCALE

Secondo un indirizzo recentemente consolidatosi che, allo stato, risulta prevalente, il trasferimento del bene dal “settlor” al “trustee” avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritra ferimento ai beneficiari del “trust”.

Tale atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Cass. n. 975 del 17/01/2018).

Poiché ai fini dell’applicazione delle imposte di successione, registro ed ipotecaria è necessario, ai sensi dell’art. 53 Cost., che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, nel “trust” detto trasferimento imponibile non è costituito né dall’atto istitutivo del “trust”, né da quello di dotazione patrimoniale fra disponente e “trustee” in quanto gli stessi sono meramente attuativi degli scopi di segregazione e costituzione del vincolo di destinazione, bensì soltanto dall’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiano (Cass. n. 16699 del 21/06/2019).

In tema di “trust”, l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista dall’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262 del 2006 (conv. con modif. dalla I. n. 286 del 2006) anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 Cost.» (Cass. n. 19167 del 17/07/2019).

IN DEFINITIVA

La costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, d.l. n. 262 del 2006, conv. in I. n. 286 del 2006, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; un trasferimento imponibile non è riscontrabile, né nell’atto istitutivo, né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.