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Con la legge n. 26 del 28.03.2019, con cui è stato convertito in legge il D.L. 4/2019 (c.d. Decretone), sono state definitivamente dettate le regole concernenti il riscatto agevolato del corso di studio di laurea non coperto da contribuzione.

Tale misura, introdotta con l’art. 20 del citato decreto legge, è stata modificata in alcuni suoi punti dalla legge di conversione.

Il legislatore ha fissato alcuni paletti in presenza dei quali è possibile beneficiare delle agevolazioni economiche introdotte. Vediamo quali sono.

In primo luogo, è stato eliminato il limite di 45 anni (previsto dal testo originario della norma), per l’accesso alla misura in parola.

Inoltre, per poter riscattare, con un onere ridotto, il periodo di studi non coperto da contribuzione, è necessario che detto periodo sia successivo al 31.12.1995 e, dunque, che gli anni da riscattare rientrino interamente nel sistema di calcolo pensionistico contributivo, ossia dal 1.01.1996 in poi.

Possono richiedere il riscatto anche coloro che, alla data del 31.12.1995, avevano versamenti previdenziali. L’importante è che si riscattino periodi di studio a cui si applica per intero il sistema contributivo.

Il riscatto di laurea è applicabile solo agli anni di corso regolare e, dunque, sono esclusi gli anni fuori corso.

Altro limite posto dal legislatore è che non sono riscattabili gli anni di studio in cui il richiedente ha contemporaneamente lavorato, versando i relativi contributi. Tuttavia, l’eventuale lavoro svolto durante il corso di studi non impedisce il riscatto dell’intero anno, ma solo del periodo in cui si è lavorato.

Eventuali anni di università precedenti al primo gennaio 1996 sono riscattabili senza alcuna agevolazione.

Infine, gli oneri versati per il riscatto della laurea possono essere portati in detrazione piena in dichiarazione dei redditi, purché si abbiano redditi imponibili.